 IL PROBLEMA DEL CONTROLLO DEI PICCIONI
        NELLE AREE 
	  URBANE
IL PROBLEMA DEL CONTROLLO DEI PICCIONI
        NELLE AREE 
	  URBANE
   
        
	  I piccioni sono fonte di problemi che 
	  riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della 
	  convivenza uomo/animale,
        
	  con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio
        artistico-monumentale. Non secondari sono anche i costi economici su
        diverse produzioni agricole che può determinare la dispersione dei colombi di città nelle campagne 
	  circostanti.
        
	  Le attuali popolazioni di colombo di città hanno avuto origine da soggetti 
	  sfuggiti al controllo dell'uomo (individui fuggiti o abbandonati da 
	  colombaie, "ex" colombi viaggiatori, colombi rilasciati volontariamente 
	  nel corso di manifestazioni, colombi scampati ai tiri a volo un tempo 
	  esistenti, ecc.) e quindi appartenenti a forme domestiche di piccione 
	  selvatico Columba livia, da lungo tempo allevate e sottoposte a 
	  selezione artificiale.
        
      
	  Il colombo di città non è quindi il colombo torraiolo: quest'ultimo è un 
	  piccione selvatico a tutti gli effetti insediatosi in contesti urbani, 
	  situazione oggi riscontrabile con estrema rarità.
        Lo status giuridico del piccione e di conseguenza le norme di 
	  riferimento da applicare per il controllo delle popolazioni, è stato a 
	  lungo dibattuto. Il mondo scientifico nonché organi tecnici ufficiali 
	  quali l'INFS - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA – 
	  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) hanno 
	  sostenuto dalla fine degli anni ’80 che il Colombo di città non 
	  appartenesse alla fauna selvatica tutelata dalla legge 157192, bensì fosse 
	  un animale "randagio", e che la competenza in materia di gestione di tali 
	  animali dovesse essere individuata nell'Amministrazione comunale 
	  competente per territorio, d'intesa con i Servizi Veterinari dell'Azienda 
	  USL (cfr. nota INFS 6645/T-A18 del 28.11.1996).
	  
       Con la sentenza n.2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della 
	  Corte di Cassazione è stato però stabilito che il piccione di città deve 
	  essere considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di 
	  naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o 
	  addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi 
	  alimentari o sportivi.
	  Con la sentenza n.2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della 
	  Corte di Cassazione è stato però stabilito che il piccione di città deve 
	  essere considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di 
	  naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o 
	  addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi 
	  alimentari o sportivi.
	  
	  Da questa sentenza discende, tra l’altro, che il riferimento per la 
	  gestione dei conflitti ascrivibili al Colombo di città va individuato 
	  nella Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente “Norme per la 
	  protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività 
	  venatoria”. In base al comma 2 dell’art. 19 della suddetta legge le 
	  Regioni e, per delega, le Province hanno facoltà di operare il controllo 
	  della fauna selvatica.
	  
	  Con la legge regionale n. 16 del 27/7/2007 all’art. 9 la Regione 
	  Emilia-Romagna ha introdotto la possibilità per le Province di adottare il 
	  piano di controllo per il piccione di città (Columba livia varietà
	  domestica) per prevenire i danni provocati alle colture e al 
	  patrimonio zootecnico.
        
         
        
        
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